Art. 89 — Ritorno delle merci nel territorio doganale

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Le merci in cabotaggio o in circolazione, quando riattraversano la linea doganale per rientrare nel territorio del Regno, sono verificate in confronto ma le indicazioni risultati dalla « Bolletta di cauzione » o dal « Lasciapassare » da cui sono accompagnate, per stabilirne l'identita'. Le merci sono considerate estere se la loro identita' non e' riconosciuta, quand'anche siano in colli piombati. Le merci sono parimenti considerate estere se il termine stabilito per la loro reintroduzione nel Regno e' scaduto da tre mesi per il cabotaggio, o da un mese per la circolazione, eccetto che la mancata reintroduzione nel termine risulti dovuta a forza maggiore.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art89 · fonte del testo

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