Art. 85 — Spedizione in cabotaggio

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Le merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio perdono la nazionalita', quando le navi che le trasportano toccano porti esteri, salvo il caso di forza maggiore. Il Ministro per le finanze, con suo decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno, puo' tuttavia, stabilire i porti esteri che le navi trasportanti merci nazionali o nazionalizzate in cabotaggio possono toccare, senza che per cio' le merci stesse perdano la nazionalita'.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art85 · fonte del testo

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