Art. 79 — Dichiarazione e bolletta

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La dichiarazione delle merci destinate all'esportazione deve essere fatta per iscritto. L'Amministrazione doganale puo', tuttavia, consentire che la dichiarazione scritta sia sostituita da una dichiarazione verbale. In ogni caso, pero', e' obbligatoria la dichiarazione scritta quando l'operazione di esportazione si effettua presso una dogana interna, o presso qualunque dogana se si tratta di merci ammesse alla restituzione dei diritti. Dopo la verificazione delle merci, la liquidazione ed il pagamento dei diritti dovuti, la dogana rilascia sempre la « Bolletta di esportazione», nella quale, oltre al nome dell'esportatore, alla qualita', alla quantita' ed al valore delle merci, devono essere indicati, secondo i casi, la dogana d'uscita ed il termine di tempo entro il quale le merci debbono varcare la linea doganale. Trascorso tale termine la bolletta non e' piu' valida, salva la riammissione in termini allorquando sia comprovato che il ritardo fu dovuto a causa di forza maggiore.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art79 · fonte del testo

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