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[1]Deposito nei magazzini dati in affitto o di proprieta' privata.

[2]Nei magazzini della dogana dati in affitto e in quelli di proprieta' privata, il concessionario deve custodire le merci nelle forme indicate dal regolamento. Fino a che le merci non sono uscite dal deposito, il concessionario del magazzino e' considerato quale proprietario di esse a tutti gli effetti di questa legge. L'entrata nei magazzini dati in affitto non e' permessa che nelle ore stabilite per le operazioni doganali. Salvo le eccezioni che per casi speciali o per determinate merci sono stabilite dal regolamento, i magazzini dati in affitto e quelli di proprieta' privata sono chiusi a due differenti chiavi, una delle quali rimarra' presso la dogana. Non si puo' entrare in questi magazzini senza l'intervento dei funzionari doganali e dei militari della Regia guardia di finanza. Il concessionario, che personalmente o per mezzo dei suoi agenti viola tale divieto, decade dalla concessione e non puo' ottenerne altra se non dopo tre anni.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 26 febbraio 1970

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art72 · fonte del testo

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