Art. 70 — Ricevuta di deposito delle merci sotto diretta custodia della dogana

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973. Leggi il testo vigente →

Per le merci poste sotto diretta custodia della dogana la « Bolletta di introduzione in deposito » vale come ricevuta. Tale bolletta dev'essere esibita per ogni estrazione di merci che si intenda effettuare e su di essa la dogana, di volta in volta, annota la specie e le quantita' delle merci ritirate. Quando tutte le merci sono state estratte dal deposito, la dogana ritira la bolletta. In caso di smarrimento della bolletta le merci possono essere consegnate al depositante soltanto previa cauzione. Questa non puo' essere svincolata se non alla scadenza del termine massimo di durata del deposito, salvo il caso che in precedenza venga esibita la bolletta originale. Prescinde dalla cauzione se le merci sono ritirate da chi e' riconosciuto dalla dogana come proprietario delle merci stesse.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art70 · fonte del testo

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