Art. 7 — Diritti doganali e diritti di confine

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Si considerano «diritti doganali» tutti quei diritti che la dogana e' tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali. Fra i diritti doganali costituiscono « diritti di confine »: i dazi di importazione e quelli di esportazione, ed inoltre, per quanto concerne le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di fabbricazione ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art7 · fonte del testo

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