Art. 68 — Uscita delle merci dal deposito

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Alle merci immesse nei depositi doganali puo' essere data, in tutto od in parte, qualsiasi destinazione doganale. Per ritirare le merci dal deposito deve essere presentata, nelle forme prescritte, la dichiarazione, secondo la destinazione doganale che s'intende dare ad esse. Qualora si voglia rispedirle all'estero, la dogana deve assicurarsi della loro uscita dalla linea doganale. La rispedizione all'estero per via di mare puo' effettuarsi soltanto con navi di stazza netta superiore a cinquanta tonnellate, salva l'eccezione contemplata nell'art. 62, ultimo comma, per le navi a motore. Se le merci sono spedite ad altra dogana, e' rilasciata la « Bolletta di cauzione » o il « Lasciapassare di merci estere » a norma dell'art. 58. Se la rispedizione all'estero avviene per via aerea, per provare, agli effetti doganali, l'uscita delle merci dal Regno, si osservano le norme contenute nell'art. 64 relative al transito.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art68 · fonte del testo

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