Art. 67 — Durata del deposito

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Le merci sotto la diretta custodia della dogana possono rimanere in deposito due anni, non computando ne' i mesi, ne' i giorni dell'anno in corso. Su domanda del depositante l'Amministrazione doganale puo' prorogare il termine per altri due anni. Trascorso questo secondo termine, si procede, in conformita' al disposto degli articoli 25 e 26, per le merci che non abbiano avuto definitiva destinazione doganale, e dell'art. 24 per il pagamento dei diritti di magazzinaggio dovuti in ragione della durata del deposito. Gli altri depositi non hanno limite nel tempo.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art67 · fonte del testo

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