Art. 61 — Spedizione di merci in transito

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973. Leggi il testo vigente →

Per le merci in transito attraverso il territorio del Regno si applicano le norme stabilite per la spedizione di merci estere da una dogana all'altra. Le merci spedite da una dogana all'altra possono essere destinate al transito, e alle merci spedite in transito puo' essere data qualsiasi altra destinazione doganale. In quest'ultimo caso si osservano le norme che si riferiscono alle operazioni doganali inerenti alla nuova destinazione richiesta.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art61 · fonte del testo

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