Art. 6 — Destinazione doganale delle merci

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Per destinazione doganale delle merci si intende quella che, in base alla dichiarazione prevista dall'art. 16, e' data alle merci stesse nei modi e nelle forme consentite dalla presente legge, in rapporto ai diritti di confine. Le destinazioni doganali sono le seguenti: 1° - per le merci estere:

  • a)l'importazione definitiva;
  • b)l'importazione temporanea e la successiva riesportazione;
  • c)la spedizione da una dogana all'altra;
  • d)il transito;
  • e)il deposito; 2° - per le merci nazionali e per quelle nazionalizzate a termini dell'art. 55:
  • a)l'esportazione definitiva;
  • b)l'esportazione temporanea e la successiva reimportazione;
  • e)il cabotaggio;
  • d)la circolazione.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art6 · fonte del testo

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