Art. 51 — Vigilanza doganale negli aeroporti

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All'arrivo, alla partenza e durante lo stazionamento di un aeromobile, le autorita' doganali e i militari della Regia guardia di finanza possono procedere agli accertamenti di loro competenza riguardanti l'aeromobile, il suo equipaggio, le persone presenti a bordo e le cose trasportate. Nel regolamento per l'applicazione di questa legge saranno stabilite le norme per l'esercizio della vigilanza sugli aeromobili che fanno scalo in aeroporti non doganali.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art51 · fonte del testo

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