Art. 50 — Requisiti del « Manifesto del carico »

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973. Leggi il testo vigente →

Il « Manifesto del carico » deve indicare:

  • a)la marca di nazionalita' e quella di immatricolazione e gli altri eventuali contrassegni di identificazione dell'aeromobile;
  • b)il nome, il cognome, la residenza e la nazionalita' del comandante e il numero del suo brevetto;
  • c)il luogo di provenienza;
  • d)l'indicazione sommaria del carico e cioe': numero, qualita' e marche distintive dei colli e la natura, il peso, la provenienza e la destinazione delle merci;
  • e)la descrizione delle provviste di bordo (qualita' dei generi e quantita' netta) compresi i carburanti ed i lubrificanti;
  • f)il numero e specie dei documenti d'origine che accompagnano le merci. Il manifesto dev'essere scritto con inchiostro, senza correzioni, cancellature o alterazioni e dev'essere sottoscritto dal comandante immediatamente dopo l'ultima iscrizione. Non e' obbligatoria l'iscrizione sul manifesto dei bagagli che portano i viaggiatori, purche' non si tratti di colli commerciali. Nemmeno e' richiesta l'iscrizione sul manifesto degli oggetti di dotazione; tali oggetti debbono risultare dai documenti di bordo o da apposito inventario firmato dal comandante. Mancando anche una sola delle suddette indicazioni il manifesto non e' accettato dalla Dogana ed, in ogni caso, agli effetti di questa legge si considera come non presentato. Le merci trasportate sugli aeromobili devono essere accompagnate da « Dichiarazioni per le dogane » compilate dagli speditori in doppio esemplare e indicanti: il luogo di partenza e quello di destinazione; il numero, la qualita' e le marche distintive dei colli, la descrizione particolareggiata delle merci contenute, la loro origine, il peso lordo, quello netto e il valore.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art50 · fonte del testo

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