Art. 45 — Dispensa dal « Manifesto di partenza ». « Lasciapassare per manifesto »

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E' dispensato dalla presentazione del « Manifesto di partenza » il capitano che trasporta merci in cabotaggio e provviste di bordo nazionali o nazionalizzate, con navi di stazza netta non superiore a venti tonnellate. Egli deve provvedersi del « Lasciapassare per manifesto ». L'Amministrazione puo', in casi speciali, dispensare i capitani anche dall'obbligo del « Lasciapassare per manifesto ». Puo', altresi', essere autorizzata la vidimazione del «Manifesto di partenza » valevole per piu' viaggi fino a tre mesi, per navi di stazza netta superiore a 20 tonnellate, con le quali vengano compiute operazioni nei limiti fissati nel comma precedente.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art45 · fonte del testo

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