Art. 40 — Termine per la consegna del manifesto

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Quando la nave e' ammessa a libera pratica, il manifesto deve essere consegnato entro ventiquattr'ore dall'approdo, salvo i piu' brevi termini stabiliti per le navi cariche in tutto o in parte di sali o di tabacchi. Se l'arrivo si verifica di notte, le ventiquattro ore decorrono dallo spuntare del sole. Qualora la nave sia messa sotto sorveglianza sanitaria, secondo le disposizioni di sanita' marittima, il capitano deve dichiararlo verbalmente agli agenti della dogana, i quali redigono processo verbale. Se la nave e' sottoposta a contumacia, il manifesto deve essere consegnato alla dogana entro ventiquattro ore dall'arrivo per mezzo dell'autorita' sanitaria.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art40 · fonte del testo

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