Legge doganale

Art. 4 — Diritto dello Stato all'imposta doganale

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 ottobre 1940 al 1 luglio 1948. Leggi il testo vigente →

Il passaggio della linea doganale di merci soggette a diritti di confine stabilisce a favore dello Stato il diritto all'imposta. Tuttavia, il diritto all'imposta sulle navi estere sorge solo con il trapasso dalla bandiera estera a quella italiana e con il rilascio del relativo atto di nazionalita'. La perdita delle merci, anche dovuta a caso fortuito o a forza maggiore, non esonera dal pagamento dell'imposta, salvo che la perdita avvenga quando la merce si trova in temporanea custodia o in deposito sotto diretta custodia della dogana, e salvi altri casi stabiliti nel regolamento per l'applicazione di questa legge.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 1 luglio 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art4 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari