Legge doganale

Art. 31 — Arrivi da terra

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973. Leggi il testo vigente →

Le merci in arrivo per via di terra debbono essere presentate alla piu' vicina dogana di confine. Se la dogana non e' situata sulla linea doganale, le merci vi debbono essere trasportate percorrendo, senza deviare, la strada stabilita a norma dell'art. 12. Se le merci sono presentate ad una dogana che non abbia facolta', di sdoganarle sono rinviate all'estero a spese del vettore, oppure accompagnate alla piu' vicina dogana autorizzata, scortate dalla « Bolletta di cauzione », che e' prescritta per le merci spedite in esenzione da visita a norma, dell'art. 58. Le dette merci possono, nondimeno essere accompagnate con scorta alla piu' vicina dogana autorizzala, quando questa non disti piu' di dieci chilometri.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art31 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari