Legge doganale

Art. 29 — Rimborsi

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 ottobre 1940 al 25 marzo 1970. Leggi il testo vigente →

Il contribuente ha diritto al rimborso delle somme pagate in piu' del dovuto per errori di calcolo nella liquidazione o per l'applicazione di un diritto diverso da quello fissato in tariffa per la merce descritta nel risultato di visita, purche' ne sia fatta domanda nel termine perentorio di cinque anni dalla data del pagamento e la domanda sia corredata dalla bolletta originale da cui risulta l'avvenuto pagamento. Qualora, nel predetto termine di cinque anni, dalla revisione delle bollette emergano errori di calcolo, o di tassazione a danno dei contribuenti, l'Amministrazione provvede, al rimborso senza che occorra domanda dell'interessato, il quale, in ogni caso, deve esibire, a richiesta dell'Amministrazione, la bolletta originale e quegli altri documenti che siano ritenuti necessari. Da parte dei contribuenti non sono ammessi reclami sulla qualificazione, sulla quantita', sul valore e sull'origine della merce, che sia stata asportata dagli spazi doganali.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 25 marzo 1970

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art29 · fonte del testo

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