Art. 20 — Visita doganale. Liquidazione dei diritti. Registrazione della dichiarazione

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Accettata la dichiarazione, ha luogo la verificazione delle merci. A tal uopo i colli debbono essere aperti nei locali della dogana o negli altri luoghi da essa designati, alla presenza del proprietario. Effettuata la visita, con il concorso del proprietario, e liquidati i diritti, la dichiarazione e' annotata nel registro corrispondente all'operazione compiuta, munendola del numero e della data. Tale registrazione da' al documento valore di bolletta a' termini dell'articolo seguente.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art20 · fonte del testo

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