Art. 17 — Rappresentanti del proprietario della merce

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Ogni qualvolta questa legge prescrive al proprietario della merce di fare una dichiarazione o di compiere determinati atti, oppure di osservare speciali obblighi o norme, il proprietario stesso puo' agire all'uopo a mezzo di rappresentante. La rappresentanza puo' essere conferita o a spedizioniere autorizzato ovvero ad altre persone munite di mandato. Lo spedizioniere, per le operazioni da lui compiute, e' tenuto, in via sussidiaria, al pagamento dell'imposta doganale, in luogo del proprietario. Le norme per l'ammissione presso le dogane degli spedizionieri e, in generale, dei rappresentanti sono stabilite dal regolamento. Non sono ammessi quali spedizionieri o rappresentanti dei proprietari delle merci coloro che abbiano appartenuto al personale dell'Amministrazione delle dogane o al Corpo della Regia guardia di finanza, se, non siano trascorsi almeno cinque anni dalla data in cui cessarono di appartenere alla detta Amministrazione o a detto Corpo.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 14 aprile 1953

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art17 · fonte del testo

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