Art. 13 — Passaggio della linea doganale

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Le merci non possono attraversare la linea doganale in tempo di notte, cioe' prima di mezz'ora innanzi il sorgere e piu' tardi di mezz'ora dopo il tramonto del sole. Inoltre, esse non possono attraversare la linea stessa se non nei punti stabiliti per essere presentate, percorrendo le vie prescritte, ad un ufficio doganale. Lungo la linea doganale marittima e' permesso anche di notte l'ingresso nei porti e l'approdo al lido dove esistono uffici doganali, ma e' vietata ogni operazione d'imbarco e di sbarco. L'Amministrazione puo' disporre deroghe alle norme di cui ai commi precedenti.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 1 luglio 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art13 · fonte del testo

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