Art. 128 — Pene per le violazioni delle norme sui depositi nelle zone di vigilanza

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973. Leggi il testo vigente →

Chiunque violi le norme stabilite con il decreto Reale indicato nell'art. 95 per regolare l'istituzione e l'esercizio dei depositi di merci nelle zone di vigilanza, e' punito con l'ammenda da lire 800 a lire 2000.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art128 · fonte del testo

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