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[1]Differenze di qualita' rispetto alla « Bolletta di cauzione ».

[2]Qualora alla dogana di destinazione si riscontri differenza di' qualita' tra le merci arrivate e quelle indicate nella « Bolletta di cauzione », lo speditore e' soggetto alla pena dell'ammenda da un minimo di una volta ad un massimo di tre volte l'ammontare dei diritti di confine dovuti sulle merci indicate nella bolletta stessa e non rispondenti alle qualita' riconosciute dalla dogana di partenza. Qualora si tratti di merci destinate al transito, ed alla dogana di uscita in luogo di quelle descritte nella « Bolletta di cauzione » se ne trovino altre soggette a dazio di esportazione, oltre alla sanzione stabilita nel precedente comma si applica l'ammenda non minore dell'ammontare del dazio di esportazione dovuto sulle merci trovate e non superiore al triplo del dazio stesso.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art121 · fonte del testo

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