Art. 119 — Differenze rispetto allo dichiarazione per esportazione di merci con restituzione di diritti

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Qualora si riscontrino differenze di qualita' e di quantita' tra le merci destinate all'esportazione e la dichiarazione presentata per ottenere la restituzione dei diritti, il dichiarante e' punito con l'ammenda non minore della somma che indebitamente si sarebbe restituita e non maggiore del quintuplo di essa, sempre quando il fatto non costituisca reato di contrabbando. La precedente disposizione non si applica quando la differenza fra i diritti, di cui e' stata chiesta la restituzione secondo la dichiarazione e quelli effettivamente da restituire secondo il risultato di visita, non supera il 5 per cento.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 25 marzo 1970

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art119 · fonte del testo

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