Art. 103 — Contrabbando nei depositi doganali

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973. Leggi il testo vigente →

Il concessionario di un magazzino di deposito doganale, dato in affitto dalla dogana ovvero di proprieta' privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi e' stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, e' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art103 · fonte del testo

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