Art. 8 — Coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali

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Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali determinano gli obiettivi dei propri bilanci annuali e pluriennali in coerenza con gli obiettivi programmatici risultanti ((dal DEF)). Anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 11, comma 3, lettera m), ((nella Nota di aggiornamento del DEF di cui all'articolo 10-bis)), viene definito il quadro di riferimento normativo per il Patto di stabilita' interno, caratterizzato da stabilita', coerenza, conformita' ai parametri europei e rispetto dell'autonomia gestionale degli enti. Il Patto di stabilita' interno, in coerenza con gli obiettivi nazionali, articolati per sottosettori, stabiliti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e), definisce gli interventi necessari per il loro conseguimento distintamente per regioni, province e comuni. In sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica ((...)) vengono fornite indicazioni ai fini del collegamento tra gli obiettivi aggregati da fissare nell'ambito ((del DEF)) e le regole previste per il singolo ente in ragione della categoria di appartenenza. Per la spesa in conto capitale, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, nell'ambito degli obiettivi di' cui al comma 3, ((la Nota di aggiornamento del DEF di cui all'articolo 10-bis)) e la legge di stabilita' individuano la quota di indebitamento delle amministrazioni locali, e successivamente per il complesso delle province e dei comuni, articolata per regioni, in coerenza con l'obiettivo aggregato individuato per l'intera pubblica amministrazione.

Testo in vigore dal 13 aprile 2011 al 9 settembre 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 aprile 2011

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 2009 al 13 aprile 2011. 42 parole tolte, 21 parole aggiunte.

Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali determinano gli obiettivi dei propri bilanci annuali e pluriennali in coerenza con gli obiettivi programmatici risultanti tolto: dalla Decisione di cui all'articolo 10 aggiunto: dal DEF. Anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 11, comma 3, lettera m), tolto: nell'ambito della procedura aggiunto: nella Nota di aggiornamento del DEF di cui all'articolo 10tolto: , comma 5,aggiunto: -bis, viene definito il quadro di riferimento normativo per il Patto di stabilita' interno, … province e comuni. In sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica tolto: di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, di seguito denominata "Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica",aggiunto: ... vengono fornite indicazioni ai fini del collegamento tra gli obiettivi aggregati da fissare nell'ambito tolto: della Decisione di finanza pubblica aggiunto: del DEF e le regole previste per il singolo ente in ragione della categoria di … il coordinamento della finanza pubblica, nell'ambito degli obiettivi di' cui al comma 3, la tolto: Decisione di finanza pubblica aggiunto: Nota di aggiornamento del DEF di cui all'articolo 10-bis e la legge di stabilita' individuano la quota di indebitamento delle amministrazioni locali, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196~art8 · fonte del testo

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