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Per le Provincie nelle quali la somma da prendersi a prestito, a termini dell'articolo 6, superi il quadruplo della imposta fondiaria principale, e' data facolta' al Governo del Re d'intervenire nella stipulazione dei contratti con gli assuntori dei prestiti, e di obbligarsi al pagamento, nelle mani di detti assuntori, di una somma non superiore al 2 per cento di annuo interesse sul capitale preso a mutuo dalle singole Provincie, inscrivendo annualmente nel bilancio dello Stato la somma occorrente al servizio di tali interessi.
Testo in vigore dal 13 giugno 1873 al 16 dicembre 2009
