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[1]Alle epoche stabilite dalla suddetta Legge 20 aprile 1871 pei versamenti in Tesoreria delle imposte erariali, il Ricevitore provinciale dovra' versare all'assuntore del prestito provinciale il completo ammontare della delegazione scaduta nel corrispondente bimestre.
[2]Non potra' essere sequestrata dai terzi, per crediti verso la Provincia, veruna somma riscossa dagli Esattori comunali e dal Ricevitore provinciale in conto della sovrimposta autorizzata coll'articolo 4 della presente Legge.
[3]Coi proventi di tale sovrimposta non potranno gli Esattori comunali ed il Ricevitore provinciale, sotto loro personale responsabilita', eseguire verun pagamento o far fronte a qualsiasi impegno, prima che venga estinta la delegazione scadente nel corrispondente bimestre.
Testo in vigore dal 13 giugno 1873 al 16 dicembre 2009
