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[1]Le Deputazioni provinciali, autorizzate dal Governo a contrarre il prestito, avranno facolta' di emettere delegazioni sul Ricevitore provinciale delle imposte dirette a favore dell'assuntore del prestito, per la rispettiva Provincia.
[2]Tali delegazioni corrisponderanno, nel loro numero, ai bimestri compresi nel periodo di tempo occorrente all'estinzione del prestito: il loro ammontare sara' eguale, per ciascuna delegazione, alla quota da pagarsi per ogni bimestre pel completo ammortamento del prestito nel predetto periodo, e le rispettive scadenze corrisponderanno con quelle stabilite dalla Legge 20 aprile 1871 per la riscossione delle imposte.
Testo in vigore dal 13 giugno 1873 al 16 dicembre 2009
