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[1]Le Deputazioni provinciali, autorizzate dal Governo a contrarre il prestito, avranno facolta' di emettere delegazioni sul Ricevitore provinciale delle imposte dirette a favore dell'assuntore del prestito, per la rispettiva Provincia.

[2]Tali delegazioni corrisponderanno, nel loro numero, ai bimestri compresi nel periodo di tempo occorrente all'estinzione del prestito: il loro ammontare sara' eguale, per ciascuna delegazione, alla quota da pagarsi per ogni bimestre pel completo ammortamento del prestito nel predetto periodo, e le rispettive scadenze corrisponderanno con quelle stabilite dalla Legge 20 aprile 1871 per la riscossione delle imposte.

Testo in vigore dal 13 giugno 1873 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1873-06-08;1400~art7 · fonte del testo

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