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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 30 aprile 1934, n. 794, col quale viene semplificato l'ordinamento dei giudizi in materia di danni di guerra, con la seguente modificazione;
[8]All'art. 2, alle parole «e di tre tecnici» sono sostituite le altre «e di due tecnici».
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 8 aprile 1935 - Anno XIII
[11]VITTORIO EMANUELE
[12]Mussolini - Di Revel - Razza - Solmi.
[13]Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Testo in vigore dal 26 giugno 1935 al 16 dicembre 2009
