[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]N. B.- Il testo facente fede e' unicamente quello in lingua francese indicato nella convenzione, qui sopra riportato.

[3]CONVENZIONE PER IL RICONOSCIMENTO RECIPROCO DEI PUNZONI DI PROVA DELLE ARMI DA FUOCO PORTATILI.

[4]I Governi della Repubblica federale di Germania, della Repubblica d'Austria, del Regno del Belgio, della Repubblica del Cile, dello Stato spagnolo, della Repubblica francese, della Repubblica italiana e della Repubblica socialista cecoslovacca; Constatato che la convenzione del 15 luglio 1914, conclusa in vista della creazione di norme uniformi per il reciproco riconoscimento dei punzoni di prova ufficiali delle armi da fuoco non risponde piu' alle esigenze della tecnica moderna, Hanno convenuto quanto segue:

[5]Articolo I

[6]Viene istituita una commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili, qui appresso indicata Commissione internazionale permanente, abbreviata con la sigla CIP. Essa ha il compito:

  • 1)di scegliere, da un lato, gli apparecchi che serviranno da campione per la misurazione della pressione di tiro e, dall'altro, i procedimenti di misurazione che i servizi ufficiali dovranno utilizzare per determinare, nel modo piu' pratico e preciso, la pressione sviluppata dalle cartucce da tiro e da prova:
  • a)nelle armi da caccia, da tiro, da difesa, ad eccezione delle armi destinate alla guerra terrestre, navale o aerea; tuttavia le Parti contraenti hanno la facolta' di utilizzare per tutte o per una parte di queste ultime armi, gli strumenti ed i procedimenti di misurazione adottati;
  • b)in tutti gli altri dispositivi portatili, armi od apparecchi a scopi industriali o professionali non menzionati in precedenza e che utilizzano una carica di esplosivo per la propulsione, sia di un proiettile, sia di qualsivoglia elemento meccanico e la cui prova sia riconosciuta necessaria dalla Commissione internazionale permanente. Detti apparecchi saranno denominati "apparecchi campione".
  • 2)di determinare la natura e le modalita' di esecuzione delle prove ufficiali alle quali dovranno, per offrire ogni garanzia di sicurezza, essere sottoposte le armi o gli apparecchi indicati ai paragrafi 1), a) e b). Dette prove saranno designate con l'espressione "prove campione".
  • 3)di apportare agli apparecchi campione di misurazione, ai metodi d'impiego ad essi relativi nonche' alle prove campione, tutti i perfezionamenti, modifiche o complementi richiesti dal progresso della metrologia, della fabbricazione delle armi da fuoco portatili e degli apparecchi a scopi industriali o professionali, nonche' delle loro munizioni.
  • 4)di ricercare l'unificazione delle dimensioni della camera di cartuccia delle armi da fuoco poste in commercio e le modalita' di controllo e di prova delle loro munizioni.
  • 5)di esaminare le leggi e i regolamenti relativi alla prova ufficiale delle armi da fuoco portatili emanate dai Governi contraenti al fine di accertare che siano conformi alle disposizioni adottate in applicazione del precedente paragrafo 2).
  • 6)di dichiarare in quali Stati contraenti l'esecuzione delle prove corrisponda alla prova campione di cui al paragrafo 2) e di pubblicare una tabella riproducente i modelli dei punzoni utilizzati dai Banchi di prova ufficiali dei detti Stati sia attualmente sia a partire dalla firma della convenzione del 15 luglio 1914.
  • 7)di ritirare la dichiarazione di cui al precedente paragrafo 6) e di modificare la tabella ove non siano piu' soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 6).

Testo vigente dal 19 febbraio 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-12-12;993~convenzione-arti · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari