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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione della convenzione per il riconoscimento reciproco dei punzoni di prova delle armi da fuoco portatili, con regolamento e annessi I e II, adottata a Bruxelles il 1 luglio 1969
Legge 12 dicembre 1973, n. 993
- Aggiornato al
- 19 febbraio 1974
- Articoli
- 14
- Versioni storiche
- 25
- Art. 1Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione per il…
- Art. 2Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione ed agli atti connessi di cui…
- Art. 3La spesa derivante dall'applicazione della presente legge, prevista in lire 400.000…
- Art. iTRADUZIONE NON UFFICIALE N. B.- Il testo facente fede e' unicamente quello in lingua…
- Art. iiArticolo II I punzoni dei Banchi di prova ufficiali di ciascuna delle Parti contraenti…
- Art. iiiArticolo III La composizione e le attribuzioni della Commissione internazionale…
- Art. ivArticolo IV In caso di dubbio o di discussione circa l'interpretazione o l'applicazione…
- Art. vArticolo V La presente convenzione e' aperta alla firma a partire dal 1 luglio 1969.
- Art. viArticolo VI 1. Ciascuno dei Governi firmatari notifichera' al Governo del Regno del…
- Art. viiArticolo VII 1. Dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, ogni Governo non…
- Art. viiiArticolo VIII 1. Ogni Parte contraente potra' denunciare la presente convenzione non…
- Art. ixArticolo IX Il Governo del Regno del Belgio notifichera' a tutti i Governi firmatari e…
- Art. xArticolo X Sino all'entrata in vigore delle decisioni adottate dalla Commissione in base…
- Art. xiArticolo XI La presente convenzione sostituisce la convenzione per la creazione di norme…
