Il decreto-legge 1› febbraio 1988, n. 19, recante misure urgenti in materia di opere pubbliche e di personale degli enti locali in Sicilia, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'articolo 1: dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli accordi di programma che il sindaco di Palermo e il sindaco di Catania unitamente al presidente della regione siciliana possono chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri per interventi di risanamento dei centri storici di Palermo e Catania"; al comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica e ambientale"; al comma 6, ultimo periodo, la parola: "provvede" e' sostituita dalle seguenti: "puo' provvedere". All'articolo 2, nel comma 1: alla lettera a), dopo le parole: "per il risanamento" sono inserite le seguenti: "sociale, ambientale e"; alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e ambientale"; la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) gli interventi per l'urbanizzazione primaria e secondaria, per il risanamento dell'ambiente e del patrimonio edilizio esistente, per la realizzazione del parco dell'Oreto, per la sistemazione degli argini e per il disinquinamento delle acque nelle aree comprese nel bacino del fiume Oreto". All'articolo 3: al comma 2, le parole: "delle norme costituzionali, comunitarie e dei princi'pi generali dell'ordinamento" sono sostituite dalle seguenti: "dei princi'pi generali dell'ordinamento e delle norme comunitarie". All'articolo 4: al comma 1, dopo le parole: "ordinariamente competenti," sono inserite le seguenti: "nonche' quelle integrative erogate dallo Stato,". All'articolo 5: al comma 1, le parole: "su richiesta del consiglio comunale" sono sostituite dalle seguenti: "su richiesta del comune"; al comma 2, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni"; il comma 3 e' soppresso. All'articolo 6: al comma 2, le parole: "per le citta' di Palermo, Catania e Messina" sono soppresse; al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Resta salva la competenza della regione in materia di procedure concorsuali e loro accelerazione"; al secondo periodo, dopo le parole: "salva la" e' inserita la seguente: "eventuale". Dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente: "Art. 6-bis. - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta al parlamento ogni dodici mesi una documentata relazione di tutte le attivita' svolte. 2. Le norme di cui al presente decreto hanno efficacia triennale a decorrere dalla loro entrata in vigore". La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 31 marzo 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-03-28;99~art1 · fonte del testo

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