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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 20 marzo 1941-XIX, n. 125, concernente facolta' al Ministro per le corporazioni di ordinare, per la durata della guerra, l'attuazione di particolari regimi di lavoro, fissando gli orari, le modalita', le condizioni ed il trattamento economico, con le seguenti modificazioni:
[9]Agli articoli 1 e 2, dopo le parole: « Il Ministro per le corporazioni » sono aggiunte le altre «sentite le Associazioni professionali».
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a San Rossore, addi' 11 luglio 1941-XIX
[12]VITTORIO EMANUELE
[13]Mussolini - Ricci - Grandi
[14]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 22 settembre 1941 al 16 dicembre 2009
