[1]Recuperi

[2]L'Istituzione competente di una Parte, che abbia erogato una prestazione non dovuta o per un importo eccedente quello cui il beneficiario avrebbe avuto diritto, puo' chiedere all'Istituzione competente dell'altra Parte di recuperare le somme indebitamente corrisposte sugli arretrati dei ratei di pensione o su altra prestazione da essa eventualmente dovuti al beneficiarlo. L'Istituzione competente della Parte incaricata del recupero opera la trattenuta alle condizioni e nei limiti previsti per tale compensazione in conformita' alla legislazione dalla medesima applicata. Gli importi cosi' trattenuti sono trasferiti all'Istituzione competente creditrice.

Testo vigente dal 1 luglio 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-06-23;98~accordo-art24 · fonte del testo

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