[1]Recupero dei pagamenti non dovuti o in eccesso

[2]L'istituzione competente di una Parte che ha pagato una prestazione non dovuta o in eccesso, puo' chiedere all'istituzione competente dell'altra Parte, che paga una prestazione allo stesso beneficiario, di trattenere l'importo non dovuto o pagato in eccesso dalle somme dovute al predetto beneficiario. L'istituzione competente dell'altra Parte tratterra' tale importo alle condizioni e nei limiti previsti dalla propria legislazione e trasferira' l'ammontare trattenuto all'istituzione che ha pagato la prestazione non dovuta o in eccesso.

Testo vigente dal 25 luglio 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-07-11;94~allegato-art8 · fonte del testo

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