[1]Campo di applicazione materiale

[2](1) Il presente Accordo si applica: a. per la Repubblica di Moldova, alle seguenti prestazioni di sicurezza sociale:

  • i)la pensione per limite d'eta';
  • ii)la pensione di disabilita' causata da una malattia generale;
  • iii)la pensione e l'indennita' di disabilita' causata da un infortunio sul lavoro o malattia professionale;
  • iv)la pensione ai superstiti; b. per la Repubblica italiana:
  • i)alle prestazioni di invalidita', vecchiaia e superstiti previste dall'assicurazione generale obbligatoria, dai regimi speciali dei lavoratori autonomi, dalla gestione separata, dai regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori e gestiti dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS);
  • ii)alle rendite e alle altre prestazioni in denaro dovute per infortunio sul lavoro o malattia professionale e gestite dall'Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL). (2) Il presente Accordo si applichera', inoltre, alle prestazioni di sicurezza sociale che sostituiscono o integrano le prestazioni previste al paragrafo (1). (3) Il presente Accordo non si applica: a. per la Repubblica italiana: all'assegno sociale e alle altre prestazioni non contributive e di tipo misto erogate a totale parziale carico della fiscalita' generale, nonche' all'integrazione al trattamento minimo e alle prestazioni per le quali la legislazione italiana prevede il requisito della residenza in Italia; b. per la Repubblica di Moldova: alle pensioni speciali, alle pensioni anticipate per limite di eta' e agli assegni sociali. (4) Il presente Accordo sara' attuato nel rispetto del diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.

Testo vigente dal 1 luglio 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-06-23;98~accordo-art2 · fonte del testo

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