[1]Collaborazione amministrativa

[2](1) Le Autorita' competenti, le Istituzioni competenti e gli Organismi di collegamento delle Parti si impegnano a prestarsi reciproca assistenza e collaborazione per l'applicazione del presente Accordo. Essi possono anche avvalersi, quando siano necessari, di mezzi istruttori nel territorio dell'altra Parte, per il tramite delle Autorita' diplomatiche e consolari di tale Stato. (2) Le Autorita' competenti, le Istituzioni competenti e gli Organismi di collegamento italiani che collaborano all'applicazione del presente Accordo, operano nell'ambito della propria attivita' istituzionale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche con specifico riguardo agli adempimenti di cui al presente Titolo. (3) Una Parte mette a disposizione dell'altra gratuitamente la documentazione relativa agli accertamenti e ai controlli sanitari gia' acquisita che riguardi le persone che risiedono o soggiornano nel territorio di tale ultima Parte, ai fini del presente Accordo. Gli accertamenti e i controlli sanitari che vengono effettuati per l'applicazione della legislazione di una Parte e che riguardano le persone che risiedono o soggiornano nel territorio dell'altra Parte debbono essere disposti dall'Istituzione competente del luogo di residenza o di soggiorno, su richiesta dell'Istituzione competente e a carico di questa. Nell'Intesa amministrativa di cui all'Articolo 15 del presente Accordo, saranno stabilite le disposizioni per il rimborso delle spese. Le spese per gli accertamenti e i controlli sanitari effettuati nell'interesse delle Istituzioni competenti di entrambe le Parti non danno luogo a rimborsi.

Testo vigente dal 1 luglio 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-06-23;98~accordo-art17 · fonte del testo

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