[1]Parita' di trattamento

[2]A meno che non sia diversamente previsto nel presente Accordo, le seguenti persone, mentre sono residenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, avranno gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in base alla legislazione di tale Parte Contraente, dei suoi cittadini:

  • a)i cittadini dell'altra Parte Contraente;
  • b)i rifugiati, come definiti nella Convenzione relativa allo Status di Rifugiati del 28 luglio 1951 e nel Protocollo del 31 gennaio 1967 a tale Convenzione;
  • c)gli apolidi, come definiti nella Convenzione relativa allo Status di Persone Apolidi del 28 settembre 1954;
  • d)familiari e superstiti delle persone indicate ai sottoparagrafi da a) a c), per quanto riguarda i diritti che ad essi derivano da tali persone;
  • e)per quanto riguarda la Parte Contraente italiana: i cittadini dell'Unione europea.

Testo vigente dal 8 luglio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;98~accordo-art4 · fonte del testo

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