[1]Disposizioni generali

[2]A meno che non sia diversamente previsto in questa parte 1. Una persona che svolge attivita' subordinata nel territorio di una delle Parti Contraenti sara' soggetta solo alla legislazione di tale Parte Contraente, a prescindere dalla Parte Contraente nel cui territorio risiede o nel cui territorio ha sede il datore di lavoro, a meno che non sia diversamente previsto in questo Accordo. 2. Una persona occupata nel territorio di entrambe le Parti Contraenti sara' soggetta alla legislazione della Parte Contraente nel territorio della quale risiede. 3. Una persona che e' un lavoratore autonomo nel territorio di una o di entrambe le Parti Contraenti e che e' residente in una delle Parti Contraenti sara' soggetta alla legislazione della Parte Contraente in cui risiede. Tale persona sara' trattata come se esercitasse tutte le sue attivita' professionali nel territorio della Parte Contraente alla cui legislazione e' soggetta. 4. Le persone che non svolgono un'attivita' retribuita sono soggette alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio risiedono. 5. Il presente Accordo non pregiudica le disposizioni della Convenzione di Vienna sui rapporti diplomatici o i principi generali del diritto consuetudinario internazionale riguardanti i privilegi e le immunita' consolari in relazione alla legislazione specificata nel paragrafo I dell'articolo 2. 6. I dipendenti pubblici, le persone assimilate e le persone impiegate presso un'amministrazione pubblica della Parte Contraente, saranno soggette alla legislazione della Parte Contraente nella cui amministrazione lavorano, purche' siano stati soggetti alla legislazione di tale Parte Contraente precedentemente all'impiego.

Testo vigente dal 8 luglio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;98~accordo-art6 · fonte del testo

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