risarcimento dei danni causati dai membri del personale militare nell'espletamento o in circostanze connesse con l'espletamento della loro missione e' a carico del Paese cui essi appartengono. Nell'ipotesi in cui i danni riguardino personale, mezzi o installazioni militari del Paese ospitante, essi saranno regolati amichevolmente tramite negoziato. Se e' il caso, gli organi previsti dall'articolo 12 potranno essere incaricati di proporre un accordo. In tutti gli altri casi e comunque la legislazione applicabile sara' quella del Paese ospitante.

Testo vigente dal 13 giugno 2005

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-05-17;98~accordo-art7 · fonte del testo

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