[1]informazioni e i documenti scambiati nell'ambito della cooperazione stabilita sulla base di questo Accordo saranno protetti in conformita' alle norme dello Stato della Parte che li ha adottati. Ciascuna delle Parti trattera' tutte le informazioni, i documenti e i materiali classificati in conformita' alle misure di sicurezza che non saranno meno rigorose di quelle che corrispondono al grado di segretezza determinato dall'originatore, ed adottera' tutte le misure necessarie, affinche' tale grado di segretezza sia rispettato fino a quando lo richiede la Parte che li ha originati. Sono considerate classificati le informazioni, i documenti e i materiali che contengano informazioni riservate corrispondenti al grado stabilito di segretezza, ed inoltre qualsiasi comunicazione effettuata in qualsiasi circostanza ed in qualsiasi modo, qualora contenga tali informazioni. Per lo scambio delle informazioni, documenti e materiali classificati, le Parti hanno adottato i seguenti gradi di segretezza:

[2]Per la Repubblica Italiana Per la Repubblica di Gibuti SEGRETISSIMO TRES SECRET SEGRETO SECRET DEFENSE RISERVATISSIMO CONFIDENTIEL DEFENSE RISERVATO DIFFUSION RESTREINTE

[3]Le Parti garantiscono che i documenti, materiali e tecnologie che saranno oggetto di scambio saranno utilizzate esclusivamente ai fini stabiliti specificamente dalla Parte cedente entro i limits concordati da entrambe le Parti. La trasmissione a Paesi terzi di informazioni, documenti, dati tecnici, materiali ed equipaggiamenti per la difesa, classificati e non, acquisiti nell'ambito della cooperazione derivante dal presente Accordo, sara' sottomessa all'assenso scritto della Parte cedente. Qualora le informazioni classificate dovessero diventare, nell'ambito del presente Accordo, oggetto di scambi al di fuori delle competenze dei Ministeri della Difesa, sara' necessario raggiungere intese specifiche tra gli Organi competenti dei due Stati. Nel corso di tali trattative saranno applicate le misure di sicurezza indicate nel presente Accordo.

Testo vigente dal 25 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-31;327~accordo-art9 · fonte del testo

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