Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notifichera' a tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa:

  • a)tute le firme;
  • b)il deposito di qualsiasi strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
  • c)la data di entrata in vigore del presente Protocollo ai sensi degli articoli 6 e 9;
  • d)qualsiasi altro atto, notifica o dichiarazione concernente il presente Protocollo. In fede di cio', i sottoscritti debitamente autorizzati a questo effetto hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Strasburgo il 22 novembre 1984, in lingua francese ed inglese, ambedue i testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare che verra' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa inviera' copia conforme a ciascuno Stato membro del Consiglio d'Europa.

Testo vigente dal 2 maggio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-04-09;98~protocollo-art10 · fonte del testo

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