[1]Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio d'Europa:

  • a)qualsiasi firma, b)il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
  • c)la data di entrata in vigore del presente Protocollo conformemente all'articolo 19; e
  • d)ogni altro atto notifica o comunicazione relativa al presente Protocollo.

[2]In fede di che i sottoscritti a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Strasburgo il 13 maggio 2004, in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato nell'archivio del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunichera' copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

Testo vigente dal 5 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-15;280~protocollo-art22 · fonte del testo

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