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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 211, concernente la esenzione dalla tassa di bollo degli atti di querela per i delitti preveduti dal titolo IX, capo I, del Codice penale, commessi in danno di persone povere, con l'aggiunta nel titolo dopo le parole «capo I» delle altre «e dall'art. 530» e con la seguente modificazione:
[9]Il comma 1° dell'articolo unico e' sostituito dal seguente: «Sono esenti dalla tassa di bollo gli atti di querela per i delitti preveduti dal titolo IX, capo I, e dall'art. 530 del Codice penale, commessi in danno di persone povere».
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 7 giugno 1937 - Anno XV.
[12]VITTORIO EMANUELE
[13]MUSSOLINI - SOLMI - DI REVEL
[14]Visto, il Guardasigilli: SOLMI
Testo in vigore dal 6 luglio 1937 al 16 dicembre 2009
