I funzionari dell'Organizzazione godono, nell'esercizio delle proprie funzioni, dei privilegi ed immunita' di cui appresso sul territorio di ogni Stato membro:

  • a)immunita' di giurisdizione per le attivita', anche orali o scritte, compiute nell'esercizio delle proprie funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni, anche dopo che essi hanno cessato di essere al servizio dell'Organizzazione; non e' tuttavia concesso il godimento di detta immunita' in caso di danno derivante da un incidente causato da un veicolo automotore o da altro mezzo di trasporto appartenente ad un funzionario, dell'Organizzazione o da lui condotto o in caso di infrazione alla regolamentazione della circolazione relativa al mezzo di trasporto citato;
  • b)inviolabilita' di tutte le loro carte e documenti ufficiali;
  • c)stesse eccezioni alle disposizioni che limitano l'immigrazione e la registrazione degli stranieri riconosciute generalmente ai funzionari delle organizzazioni internazionali; gli appartenenti alle loro famiglie che fanno parte del nucleo familiare godono delle stesse facilitazioni;
  • d)esonero dalla imposta nazionale sul reddito, con riserva di introduzione, a favore dell'Organizzazione, di un prelievo interno sugli stipendi, salari ed altri emolumenti versati dall'Organizzazione; tuttavia gli Stati membri hanno la possibilita' di tenere conto di questi stipendi, salari ed emolumenti nel calcolo dell'ammontare dell'imposta da percepire sulle entrate provenienti da altre fonti; gli Stati membri non sono tenuti ad applicare detto esonero fiscale sulle indennita' e pensioni e sulle rendite di sopravvivenza versate dall'Organizzazione ai suoi ex funzionari o loro aventi diritto;
  • e)per quanto concerne la regolamentazione sul cambio, gli stessi privilegi generalmente riconosciuti ai funzionari delle organizzazioni internazionali;
  • f)in periodo di crisi internazionale le stesse facilitazioni di rimpatrio per essi e gli appartenenti al loro nucleo familiare, accordate ai funzionari delle organizzazioni internazionali.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976~protocollo-art4 · fonte del testo

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