[1]Privilegi ed immunita' dei dipendenti dell'Organizzazione

[2]I funzionari dell'Organizzazione godono, nell'esercizio delle proprie funzioni, dei seguenti privilegi ed immunita' sul territorio di ogni Stato membro:

  • a)immunita' di giurisdizione per le attivita', compresi le parole e gli scritti, compiuti nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro competenze; non e' tuttavia concesso il godimento di tale immunita' in caso di danno derivante da un incidente causato da un veicolo a motore o da ogni altro mezzo di trasporto appartenente ad un funzionario dell'Organizzazione o da lui condotto, o in caso d'infrazione alla regolamentazione della circolazione relativa a tale mezzo di trasporto; i funzionari continuano a beneficiare di questa immunita' anche dopo aver cessato di essere al servizio dell'Organizzazione;
  • b)inviolabilita' di tutte le loro carte e documenti ufficiali;
  • c)stesse eccezioni alle disposizioni che limitano l'immigrazione e la registrazione degli stranieri, riconosciute generalmente ai funzionari delle organizzazioni internazionali; i familiari conviventi godono delle stesse agevolazioni;
  • d)esonero dall'imposta nazionale sul reddito, con riserva di introduzione a favore dell'Organizzazione, di un prelievo interno sulle retribuzioni, salari ed altri emolumenti corrisposti dall'Organizzazione; tuttavia gli Stati membri hanno la possibilita' di tener conto di tali retribuzioni, salari ed emolumenti nel calcolo dell'ammontare dell'imposta da percepire sui redditi provenienti da altre fonti; gli Stati membri non sono tenuti ad applicare tale esonero fiscale alle indennita' ed alle pensioni di quiescenza e alle rendite di sopravvivenza versate dall'Organizzazione ai suoi ex-funzionari o ai loro aventi diritto;
  • e)per quanto concerne la regolamentazione del cambio, gli stessi privilegi generalmente accordati ai funzionari delle organizzazioni internazionali.
  • f)in periodo di crisi internazionali, le stesse agevolazioni di rimpatrio per loro stessi e per i loro familiari conviventi di quelle generalmente accordate ai funzionari delle organizzazioni internazionali.

Testo vigente dal 28 novembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174~protocollo-sui-privilegi-e-le-immunita-dell-organizzazione-i-art9 · fonte del testo

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