dei crediti insoluti fra imprese di trasporto par. 1. Le distinte di crediti, derivanti dai trasporti sottoposti alle Regole uniformi e rimasti insoluti, possono essere inviate dall'impresa di trasporto creditrice all'Ufficio centrale al fine di facilitarne il recupero; a tale scopo l'Ufficio mette in mora l'impresa debitrice affinche' paghi la somma dovuta o indichi i motivi del suo rifiuto di pagare. par. 2. Se l'Ufficio centrale ritiene che i motivi del rifiuto siano sufficientemente fondati, propone alle parti di appellarsi o al giudice competente, o al tribunale arbitrale in conformita' dell'articolo 12, par. 2. par. 3. Se l'Ufficio centrale ritiene che la totalita' o una parte della somma sia effettivamente dovuta, puo', dopo avere eventualmente consultato un esperto, dichiarare che l'impresa di trasporto debitrice e' tenuta a versare all'Ufficio centrale tutto o parte del credito; la somma cosi' versata deve restare in deposito fino alla decisione definitiva di merito del giudice competente o del tribunale arbitrale. par. 4. Se l'impresa non versa, entro quindici giorni, la somma stabilita dall'Ufficio centrale, questo le trasmette una nuova messa in mora con indicazione delle conseguenze del rifiuto. par. 5. Se tale nuova messa in mora resta infruttuosa per un periodo di due mesi, l'Ufficio centrale invia allo Stato membro al quale appartiene l'impresa una comunicazione motivata, invitandolo ad adottare delle misure e in particolare ad esaminare se esso debba mantenere sulla lista delle linee quelle di tale impresa. par. 6. Se lo Stato membro dichiara che, malgrado il mancato pagamento mantiene l'iscrizione delle linee di tale impresa o se lascia senza risposta per un periodo di sei settimane la comunicazione dell'Ufficio centrale, si reputa, di pieno diritto, che esso garantisca il pagamento di tutti crediti derivanti dai trasporti sottoposti alle Regole uniformi.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976~convenzione-art17 · fonte del testo

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