centrale par. 1. L'Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia assume il segretariato dell'Organizzazione. par. 2. In particolare, l'Ufficio centrale:

  • a)esegue i compiti che gli sono affidati dagli altri organi dell'Organizzazione;
  • b)istruisce le proposte di modificazione della Convenzione ricorrendo, se del caso, all'assistenza di esperti;
  • c)convoca le Commissioni;
  • d)invia, in tempo utile, agli Stati membri i documenti necessari alle sessioni dei diversi organi;
  • e)aggiorna e pubblica le liste delle linee previste all'articolo 3, par. 2;
  • f)riceve le comunicazioni fatte dagli Stati membri e dalle imprese di trasporto e le notifica, se del caso, agli altri Stati membri ed imprese di trasporto;
  • g)aggiorna e pubblica uno schedario di giurisprudenza;
  • h)pubblica un bollettino periodico;
  • i)rappresenta l'Organizzazione presso altre organizzazioni internazionali competenti, su questioni che hanno connessione con gli obiettivi previsti dall'Organizzazione;
  • j)elabora il progetto del bilancio preventivo annuale dell'Organizzazione e lo sottopone all'approvazione del Comitato amministrativo;
  • k)gestisce le finanze dell'Organizzazione nell'ambito del bilancio approvato;
  • l)tenta, su domanda di uno Stato membro o di una impresa di trasporto, prestando i suoi buoni uffici, di comporre tra detti Stati od imprese le controversie sorte dall'interpretazione o dall'applicazione della Convenzione;
  • m)emette, su domanda delle parti in causa - Stati membri, imprese di trasporto o utenti - un parere sulle controversie sorte dall'interpretazione o dall'applicazione della Convenzione;
  • n)collabora alla definizione dei litigi in via di arbitrato, conformemente al titolo III;
  • o)facilita, tra le imprese di trasporto, le relazioni finanziarie che derivano dal traffico internazionale, nonche' il recupero dei crediti insoluti. par. 3. Il bollettino periodico contiene le notizie necessarie per l'applicazione della Convenzione, nonche' gli studi, le sentenze e le informazioni importanti per l'interpretazione, l'applicazione e l'evoluzione del diritto di trasporto ferroviario; detto bollettino e' pubblicato nelle lingue di lavoro.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976~convenzione-art9 · fonte del testo

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