[1]Articolo IV

[2]Trasmissione di richieste di assistenza giudiziaria.

[3]1. Le richieste di assistenza giudiziaria sono effettuate per iscritto, o con qualsiasi mezzo in grado di produrre una registrazione scritta alle condizioni che consentano alla Parte richiesta di verificarne l'autenticita'. Dette richieste sono effettuate direttamente tra le autorita' giudiziarie territorialmente competenti ai fini della loro presentazione e contestualmente, prima della loro esecuzione, sono trasmesse: - per quanto riguarda la Repubblica Italiana, al Ministero della Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Penale, Ufficio II; - per quanto riguarda la Repubblica di Albania, al Ministero della Giustizia, Direzione Generale per le Questioni di Giustizia. Le richieste di assistenza giudiziaria sono rinviate tramite gli stessi canali se non diversamente disposto nel presente articolo. Ogni denuncia di una Parte diretta ad ottenere che si promuovano procedimenti dinanzi ai giudici dell'altra ai sensi dell'articolo 21 della convenzione europea di assistenza giudiziaria puo' essere oggetto di comunicazioni dirette tra le autorita' giudiziarie competenti. 2. Il paragrafo 1 non pregiudica la facolta' che siano inviate o restituite le richieste in casi specifici:

  • a)tra un'autorita' centrale di una Parte e un'autorita' centrale dell'altra, o
  • b)tra un'autorita' giudiziaria di una Parte e un'autorita' centrale dell'altra. 3. Laddove, per quanto riguarda le richieste a norma degli articoli IX, X o XI, l'autorita' competente sia un'autorita' giudiziaria o un'autorita' centrale in una Parte e un'autorita' doganale o di polizia nell'altra Parte, le richieste e le risposte possono essere scambiate direttamente tra queste autorita'. Il paragrafo 1 si applica a tali contatti. 4. Le seguenti richieste o comunicazioni sono inviate tramite le autorita' centrali delle Parti:
  • a)richieste di trasferimento temporaneo o transito di persone detenute di cui all'articolo 11 della convenzione europea di assistenza giudiziaria,
  • b)notifiche di informazioni relative a condanne di cui all'articolo 22 della convenzione europea di assistenza giudiziaria. Tuttavia, le richieste delle copie delle sentenze e delle misure di cui all'articolo 4 del protocollo aggiuntivo alla convenzione europea di assistenza giudiziaria possono essere inviate direttamente alle autorita' competenti.

Testo vigente dal 6 luglio 2011

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