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Penale
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, ed inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Tirana il 3 dicembre 2007, con Scambio di Note effettuato a Tirana il 18 e 19 settembre 2008
Legge 14 giugno 2011, n. 97
- Aggiornato al
- 6 luglio 2011
- Articoli
- 27
- Versioni storiche
- 27
- Art. 1Autorizzazione alla ratifica
- Art. 2Ordine di esecuzione
- Art. 3Copertura finanziaria
- Art. 4Entrata in vigore
- Art. iAllegato ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI ALBANIA, AGGIUNTIVO ALLA…
- Art. iiArticolo II Formalita' e procedure inerenti alle richieste di assistenza giudiziaria. 1…
- Art. iiiArticolo III Invio a mezzo posta e consegna degli atti del procedimento. 1. Ciascuna…
- Art. ivArticolo IV Trasmissione di richieste di assistenza giudiziaria. 1. Le richieste di…
- Art. vArticolo V Scambio spontaneo di informazioni. 1. Nei limiti previsti dal diritto interno…
- Art. viArticolo VI Restituzione 1. La Parte richiesta, a domanda della Parte richiedente e fatti…
- Art. viiArticolo VII Audizione mediante videoconferenza. 1. Se una persona si trova nel…
- Art. viiiArticolo VIII Audizione dei testimoni e dei periti mediante conferenza telefonica. 1…
- Art. ixArticolo IX Consegne sorvegliate. 1. Le Parti contraenti si impegnano a garantire che, su…
- Art. xArticolo X Squadre investigative comuni. 1. Le autorita' competenti delle Parti…
- Art. xiArticolo XI Operazioni sotto copertura. 1. Le Parti contraenti possono convenire di…
- Art. xiiArticolo XII Responsabilita' penale riguardo ai funzionari. Nel corso delle operazioni di…
- Art. xiiiArticolo XIII Responsabilita' civile riguardo ai funzionari. 1. Quando, conformemente…
- Art. xivArticolo XIV Richiesta di informazioni sui conti bancari e sulle operazioni bancarie. 1…
- Art. xvArticolo XV Richiesta di controllo sulle operazioni bancarie. 1. Ciascuna Parte…
- Art. xviArticolo XVI Riservatezza. Le Parti contraenti adottano le misure necessarie per…
- Art. xviiArticolo XVII Segreto bancario. Le Parti contraenti non invocano il segreto bancario…
- Art. xviiiArticolo XVIII Estradizione dei cittadini. 1. Le Parti contraenti si impegnano a…
- Art. xixArticolo XIX Trasferimento dei procedimenti penali. Le parti contraenti si impegnano a…
- Art. xxArticolo XX Principi generali. 1. Con riferimento al trattamento dei dati personali che…
- Art. xxiArticolo XXI Trattamento dei dati personali. 1. Salvo quanto previsto dall'articolo XXII…
- Art. xxiiArticolo XXII Protezione dei dati nell'ambito dello scambio di informazioni. 1. All'atto…
- Art. xxiiiArticolo XXIII Entrata in vigore. 1. Il presente accordo entrera' in vigore il primo…
